Già da qualche anno le verifiche del Fisco si stanno focalizzando sui finanziamenti erogati dai soci in favore della società, al fine di scovare una qualche irregolarità, soprattutto con riguardo al comparto dell’imposta di registro.
È quello che è accaduto anche nel caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 29383 depositata in data 13.11.2019.
La controversia da cui è scaturita la pronuncia deriva da un accertamento operato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una Srl, rea di non aver assoggettato ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986, due delibere dell’assemblea dei soci con le quali era stato approvato un finanziamento fruttifero di soci soggetti Iva e, successivamente, l’integrazione di tale prestito originario.
Preoccupa, e non poco, che sia la CTP di Milano che la CTR della Lombardia abbiano ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria e, quindi, l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. Ciò in ragione del fatto che il finanziamento doveva configurarsi come prestazione a contenuto patrimoniale, con conseguente esclusione dalla assoggettabilità all’Iva, atteso che la disposizione che regola l’esenzione dall’imposta unionale, l’articolo 10 D.P.R. 633/1972, era da intendersi riferita solo alle prestazioni inerenti al prestito, ma non al finanziamento in senso stretto. Dunque, non poteva essere invocato il principio di alternatività Iva-registro stabilito dall’articolo 40 D.P.R. 131/1986.
Fortunatamente la Corte di Cassazione ha invertito le sorti della causa, accogliendo i motivi del contribuente che, nel ricorso presentato, ha:
- dedotto la violazione del principio di alternatività Iva-registro, poiché l’operazione di finanziamento, generando interessi, rientrava a tutti gli effetti nel campo di applicazione dell’Iva, sebbene in regime di esenzione, e dunque doveva scontare l’imposta di registro solo in caso d’uso e comunque in misura fissa;
- sostenuto che il registro in misura proporzionale non poteva ritenersi applicabile al verbale di delibera societaria non costituendo questo un documento negoziale, né potendo avere esso ad oggetto prestazioni patrimoniali, siccome rappresentava cosa diversa rispetto al finanziamento dei soci. Di talché, il verbale non poteva essere ricondotto all’elenco contenuto nell’articolo 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, bensì all’articolo 9 della Tabella del decreto medesimo, secondo cui per gli atti delle società diversi da quelli indicati nell’articolo 4 non vi è l’obbligo di registrazione.