Erogazione a scaglioni per il bonus di 150 euro


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La bozza di decreto Aiuti-ter prevede una ulteriore indennità una tantum, questa volta da 150 euro, analoga a quella da 200 euro introdotta dal decreto Aiuti-bis. Le categorie di beneficiari sono le stesse del decreto legge 50/2022, ma in alcuni casi si riduce la soglia di reddito che dà diritto a ricevere l’aiuto: da 35mila a 20mila euro. Gli articoli del decreto Aiuti-ter che regolano questa nuova indennità riproducono in buona parte gli articoli 31 e 32 dell’Aiuti-bis.

I 150 euro andranno ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre sarà non superiore a 1.538 euro. Sarà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro, sempre con la retribuzione di competenza novembre, a fronte della dichiarazione dell’interessato di non essere pensionato o destinatario del reddito di cittadinanza. Rispetto all’Aiuti-bis cambia il requisito di base che era l’aver beneficiato, per almeno una volta nel primo quadrimestre di quest’anno, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021 ed è stato precisato che l’indennità sarà corrisposta anche a chi ha copertura figurativa integrale Inps.